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Legge 03/08/1998 n. 267Art. 7-quinquies -Utilizzazione di alloggi nel comune di Striano 1. Per favorire il superamento della grave crisi abitativa determinatasi a seguito dell'evento calamitoso che ha colpito alcuni comuni della Campania nei giorni 5 e 6 maggio 1998 e per assicurare il coordinamento, su scala di bacino idrografico, degli interventi di ripristino e manutenzione dei sistemi idraulici, il commissario delegato nominato ai sensi dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2787 del 21 maggio 1998, provvede agli interventi necessari per l'utilizzazione degli alloggi realizzati nel comune di Striano ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981 n. 219, dell'impianto di depurazione a servizio degli alloggi stessi e delle opere connesse alla sistemazione dell'asta valliva dei Regi lagni, di cui all'articolo 22 del decreto-legge 23 giugno 1995 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995 n. 341. 2. Il commissario delegato, per gli interventi di cui al comma 1, subentra nei rapporti contrattuali in corso, utilizzando le deroghe stabilite dall'ordinanza di cui al medesimo comma 1, e provvede a realizzarli nei limiti delle risorse previste dal citato articolo 22 del decreto-legge n. 244 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341 del 1995. 3. All'assegnazione degli alloggi nel comune di Striano provvede il commissario delegato secondo criteri stabiliti con propria ordinanza. Art. 8 -Disposizioni finanziarie 1. Per le attivitā di individuazione e perimetrazione delle aree a rischio di cui all'articolo 1, comma 1, e per le esigenze di cui all'articolo 2, comma 2, č autorizzata la spesa di lire 100.000 milioni per l'anno 1998 da iscriversi su apposita unitā previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; la ripartizione tra le regioni č effettuata dal Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989 n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. 2. Per l'attuazione degli interventi e delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 2, č autorizzata la spesa di lire 110.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 495.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 da iscriversi su apposita unitā previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. 3. Per l'attivitā prevista dall'articolo 2, comma 7, č autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 da assegnarsi al Dipartimento per i servizi tecnici nazionali. 4. All'onere di cui ai commi 1, 2, e 3, pari complessivamente a lire 220.000 milioni per l'anno 1998 e a lire 515.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, si provvede, quanto a lire 110.000 milioni per l'anno 1998 e a lire 320.000 milioni annui per ciascuno degli anni 1999 e 2000, mediante riduzione proporzionale delle quote disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto degli accantonamenti iscritti nel fondo speciale di cui alla tabella B allegata alla legge 27 dicembre 1997 n. 450, con esclusione di quelle preordinate per accordi internazionali, per rate di ammortamento mutui, per limiti di impegno, per disegni di legge giā approvati dal Consiglio dei Ministri alla data del 3 giugno 1998, nonchč per provvedimenti per i quali le commissioni competenti per materia di bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica abbiano espresso parere favorevole alla medesima data; quanto a lire 110.000 milioni per l'anno 1998 e a lire 195.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nell'ambito delle unitā previsionali di base 4.2.1.1. e 7.2.1.1. "piani di disinquinamento" dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1998, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 28 agosto 1989 n. 305, come rideterminata dalla legge 27 dicembre 1997 n. 450. 5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, commi 4 e 5, valutati complessivamente in lire 1.950 milioni per l'anno 1998 e in lire 18.000 milioni annui a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente parziale riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, all'unitā previsionale di base di parte corrente denominata "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 6. Per la prosecuzione degli interventi urgenti ed indifferibili necessari a fronteggiare l'emergenza nella regione Campania connessa agli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998, nonchč per i maggiori oneri sostenuti in occasione della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nelle regioni Marche e Umbria, č autorizzata la spesa di lire 130 miliardi da iscriversi sul capitolo 7615 dell'unitā previsionale di base "Fondo della protezione civile" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1998. 7. A valere sulle risorse finanziarie di cui al comma 6, un importo pari a lire 3 miliardi č destinato agli interventi urgenti sui beni del patrimonio storicoartistico della regione Campania danneggiati dagli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998, individuati dalle competenti sovrintendenze per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici e da ricomprendere nel piano di cui all'articolo4, comma 2, e l'importo di lire 27 miliardi č assegnato al commissario delegato di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2669 del 1 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 235 dell'8 ottobre 1997, per la prosecuzione degli interventi urgenti sui beni del patrimonio storicoartistico disposti dalla medesima ordinanza. 8. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6 si provvede, quanto a lire 100 miliardi, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille dell'IRPEF, iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998 ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985 n. 222, e quanto a lire 30 miliardi mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, utilizzando allo scopo l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 8-bis -Disposizioni a favore dei proprietari di immobili situati nel comune di Niscemi 1. A favore dei proprietari di immobili ad uso di residenza principale, da delocalizzare a seguito del dissesto idrogeologico verificatosi nel comune di Niscemi il 12 ottobre 1997, č assegnato un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la ricostruzione o per l'acquisto di una unitā abitativa con una superficie abitabile corrispondente a quella dell'immobile delocalizzato, e comunque non superiore, nel limite massimo, a 200 metri quadri. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 18 miliardi, per l'esercizio finanziario 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Art. 8-ter -Disposizioni a favore dei proprietari dei territori resi liberi ai sensi dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997 n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997 n. 228. 1. All'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997 n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997 n. 228, e successive modificazioni, dopo il comma 6-bis č aggiunto il seguente: "6-ter. Nei casi di avvenuta delocalizzazione previsti dal presente articolo, i proprietari dei territori resi liberi, ricompresi nelle fasce A e B del pianostralcio adottato dall'Autoritā di bacino del fiume Po, possono accedere, nei limiti dellerisorse disponibili, iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nell'ambito dell'unitā previsionale di base 3.2.1.8, ''Sviluppo dell'esportazione e della domanda esterā', ai crediti agevolati di cui al presente articolo al fine di avviare sui medesimi terreni attivitā agricole, a condizione che il 5 per cento degli stessi venga destinato ad interventi di rinaturalizzazione. In questi casi il finanziamento ricomprende gli oneri relativi alla bonifica e all'adeguamen- to ad uso agricolo del terreno, agli interventi di rinaturalizzazione della porzione allo scopo riservata, all'avviamento dell'attivitā produttiva ed all'acquisto di mezzi e scorte ad essa destinati, nei limiti stabiliti all'ultimo periodo del comma 2. I crediti agevolati possono essere concessi anche agli affittuari dei terreni medesimi. L'esercente l'attivitā agricola deve assicurare idonea manutenzione anche delle porzioni di terreno sulle quali ha attuato gli interventi di rinaturalizzazione, pena l'avvio del procedimento di revoca del credito agevolato. Le condizioni e le modalitā dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa, ove non giā disciplinate con il decreto ministeriale emanato ai sensi del comma 5, vengono disciplinate con un ulteriore decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile.". Art. 8-quater -Disposizioni a favore dei proprietari di immobili situati nel comune di Assisi 1. Ai proprietari di immobili oggetto di ordinanze di sgombero a seguito delle frane verificatesi in localitā Ivanchic nel comune di Assisi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 gennaio 1998 n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998 n. 61, nel limite delle risorse di cui all'articolo 15 del medesimo decretolegge. Art. 8-quinquies -Perdite subite in conseguenza di eventi sismici 1. La disposizione dell'articolo 3, comma 5-ter, del decreto-legge 27 ottobre 1997 n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997 n. 434, deve intendersi riferita al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, come modificato da ultimo dall'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 ottobre 1997 n. 358. Art. 8-sexies -Disposizioni per le province autonome 1. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto nel rispetto di quanto stabilito in materia dal proprio statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. Art. 9 -Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarā presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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